La “Candidate List” dell’ECHA è una lista di sostanze chimiche, estremamente preoccupanti (SVHC – Substance of Very High Concern identification) che l’agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha l’obbligo di pubblicare e aggiornare.

Non tutte le sostanze chimiche presentano pericoli per l’uomo e per l’ambiente, per questo l’ECHA ha stilato una lista di composti chimici (o “sostanze pericolose”) che sono considerate “estremamente preoccupanti” per l’uomo e per l’ambiente. Attualmente la lista consta di 219 sostanze.

 

Nello specifico, l’articolo 57 del regolamento REACH identifica come sostanze estremamente preoccupanti:

  • sostanze che rispondono ai criteri di classificazione, come sostanze cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione;
  • sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
  • sostanze identificate in base ad una valutazione caso per caso, per le quali esiste l’evidenza scientifica di probabili effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente, come gli interferenti endocrini.

 

Come si identificano le sostanze

 

L’identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante viene effettuata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sulla base di un fascicolo, conforme all’allegato XV del

regolamento REACH, presentato da uno Stato membro o dall’ECHA stessa, su richiesta della Commissione Europea.

Il fascicolo si compone di due parti principali: la prima fornisce i dati e la giustificazione per identificare la sostanza come SVHC; la seconda comprende le informazioni riguardanti i volumi della sostanza immessi sul mercato dell’Unione Europea, gli usi, il rilascio, l’esposizione e le possibili alternative alla sostanza.

L’intenzione di proporre un fascicolo per l’identificazione di una sostanza come SVHC viene resa pubblica attraverso il registro delle intenzioni (RoI), in modo da fornire in tempo utile le informazioni necessarie all’industria e agli altri soggetti interessati.

 

Una sostanza, una volta identificata come estremamente preoccupante, è inclusa nella Lista delle sostanze candidate all’autorizzazione (“Candidate List” of Substances of Very High Concern for Authorisation)

Per includere una sostanza nella Candidate List bisogna seguire una proceduta ben specifica. Innanzitutto, a seguito della pubblicazione della sostanza nel fascicolo allegato XV sul sito dell’ECHA, inizia una “consultazione pubblica, in cui tutte le parti interessate (ECHA, Stati membri, associazioni industriali, associazioni ambientaliste, singoli cittadini ecc.) possono inviare osservazioni al riguardo.

 

Dopodiché, se l’ECHA non riceve nessuna osservazione, allora la sostanza viene inclusa direttamente nella Candidate List.

Se invece l’ECHA riceve osservazioni, il fascicolo con tutte le risposte ricevute viene inviato al Comitato degli Stati membri. Se il comitato raggiunge un giudizio unanime, la sostanza viene integrata alla Candidate List, se invece non si raggiunge una posizione unanime, la questione è inviata alla Commissione Europea. Infatti, la decisione definitiva sull’identificazione della sostanza come SVHC viene presa dalla Commissione secondo la “procedura di comitato” ai sensi dell’articolo 133 del regolamento REACH.

 

La Lista delle sostanze candidate all’autorizzazione viene pubblicata e aggiornata sul sito web dell’ECHA non appena è stata assunta una decisione sull’inclusione di una sostanza.

 

Obblighi per l’industria

 

Cosa avviene quando una sostanza viene identificata come SVHC e integrata alla Candidate List?

L’inclusione di una sostanza nella Candidate List fa scattare alcuni obblighi giuridici per le imprese che fabbricano, importano o utilizzano queste sostanze nell’Unione europea (UE) e nello Spazio Economico Europeo (SEE), cioè Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Gli obblighi riguardano sia le sostanze pure che in miscela e le aziende sono tenute a sostituire e/o limitarne l’utilizzo.

 

Inoltre, tutte le aziende che producono, commerciano, e utilizzano sostanze chimiche hanno l’obbligo di fornire ai destinatari di una sostanza la scheda di dati di sicurezza, che si applica sia a tutte le sostanze classificate come pericolose e inserite nella Candidate List, sia a sostanze non classificate come pericolose.

Gli obblighi e le informazioni richieste sono diversi in relazione ai destinatari e alla tipologia di prodotto chimico.

Il regolamento REACH prevede due strumenti di gestione del rischio, la restrizione e l’autorizzazione, che, unitamente ad altre norme europee in materia di sostanze inquinanti, compongono il quadro delle sostanze chimiche soggette ad obblighi di autorizzazione, restrizione e/o divieti.

 

Nuove sostanze in lista

 

Per recuperare informazioni sulla Candidate List, esistete una Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione, che raggruppa le informazioni di base sui divieti, le restrizioni e gli obblighi di autorizzazione previsti da:

  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di sostanze chimiche (regolamento REACH) e successive modifiche e integrazioni;
  • Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (POPs) e successive modifiche e integrazioni;
  • Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell’ozono e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre l’8 luglio 2021 è stata aggiornata la Candidate List con nuove sostanze classificate come estremamene preoccupanti.

 

Alcune delle nuove sostanze aggiunte vengono utilizzate in prodotti di consumo come cosmetici, articoli profumati, gomma e tessuti.

Altri sono usati come solventi, ritardanti di fiamma o per fabbricare prodotti in plastica. La maggior parte è stata aggiunta in Candidate list in quanto tossiche per la riproduzione, cancerogene, sensibilizzanti delle vie respiratorie o interferenti endocrini.

 

 

Alfrimal: il ritardante di fiamma atossico e registrato

 

In numerose oggetti sono presenti ritardanti di fiamma. E in numerosi oggetti sono presenti ritardanti di fiamma composti con sostanze presenti nella Candidate list.

Sono ancora molti i ritardanti di fiamma che utilizzano sostanze nocive per l’ambiente, già registrate con limitazione al REACH e prossime al totale divieto.

 

Il Gruppo Alpha, invece, ha sviluppato un ritardante di fiamma sostenibile e atossico, basato su un minerale (l’idrossido di alluminio), Alfrimal.

Alfrimal è una linea di ritardanti di fiamma adatta ad una vasta gamma di prodotti chimici e articoli in plastica, gomma e tessuto, perfettamente coerente con la normativa REACH e con le misure ECHA.

 

Infatti, può essere utilizzato in tutta sicurezza, poiché le reazioni sono estremamente semplici e non producono polveri e/o fumi tossici.

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Oswald Zimmerhofer
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